Le disposizioni disposte dai commi 710 e 711 ampliano l’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) prevedono che dal 2020, saranno soggetti passivi di tali imposte anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività.
Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, riferiti sia all’IVIE che all’IVAFE, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
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