La cessazione dell’attività, sia per il lavoratore autonomo che per la società, rappresenta una delle fattispecie per le quali il Legislatore attribuisce legittimità alla richiesta del rimborso del credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale del periodo di imposta in cui l’attività è terminata.
Quello del rimborso IVA è argomento complesso e ricco di casistiche e la situazione specifica della cessazione dell’attività non manca di essere denso di sfaccettature anche di ordine pratico.
La normativa attribuisce alla fattispecie della cessazione dell’attività un contorno particolare; da un lato si considera legittima la richiesta di rimborso ma al tempo stesso si qualifica come una situazione a rischio: in conseguenza di ciò, in caso di richiesta di rimborso per un ammontare superiore a 30 mila euro, al contribuente sarà richiesto di fornire una idonea garanzia.
Ai contribuenti cessati è data la possibilità di cedere il credito IVA in modo unitario (non frazionato).
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